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LE 5 DETRAZIONI IRPEF PER GLI AFFITTI CHE PUOI SCARICARE CON LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2016

23 mar 2016
Se vivete in affitto e siete in procinto di presentare la dichiarazione dei redditi coi modelli Unico e 730, vi interesserà sapere che avete diritto ad alcune detrazioni Irpef nel caso l’immobile locato sia adibito ad abitazione principale.

La normativa prevede cinque ipotesi diverse di detrazioni, che variano a seconda dei soggetti richiedenti e del reddito percepito durante l’anno. I casi, nello specifico, riguardano: inquilini a basso reddito, giovani tra i 20 e i 30 anni, alloggi sociali, lavoratori dipendenti trasferiti per lavoro, studenti universitari fuori sede. Le agevolazioni non sono cumulabili e, se il contratto di locazione è intestato a più inquilini, ciascuno di essi può beneficiare della detrazione in base alla quota di intestazione prevista dal contratto, mantenendo come riferimento il proprio reddito complessivo.
Vediamo nello specifico i casi nei quali si può usufruire delle detrazioni Irpef.
1. Detrazione d’imposta per inquilini a basso reddito.
Per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato un contratto in base alla legge di riforma degli affitti 431/1998 a canone libero, spetta una detrazione di:
– 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 euro e 30.987,41.
In caso di canone concordato, la detrazione è di:
– 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 euro e 30.987,41.
In caso il reddito complessivo superi gli importi indicati nel secondo scaglione, al contribuente non spetterà alcuna detrazione, mentre la stessa può essere fruita anche se nel contratto di locazione non è menzionato il riferimento alla Legge. Lo sconto Irpef vale anche se il contratto è stato stipulato (e successivamente prorogato) prima dell’entrata in vigore della Legge 431/1998.
2. Detrazione per giovani tra i 20 e i 30 anni.
Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che vivono in affitto nell’abitazione principale, con contratto di locazione stipulato in base alla legge 431/1998, spetta per i primi tre anni una detrazione fissa di 991,60 euro, a patto che il reddito complessivo non superi i 15.493,71 euro.
3. Detrazione per lavoratori dipendenti che si sono trasferiti.

I lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro possono usufruire, al massimo per tre anni da quando viene trasferita la residenza, di una detrazione pari a:

– 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro;

– 495,80 euro se il reddito complessivo è fino a 30.987,41 euro.
Il beneficio è però vincolato ad alcune condizioni, ovvero:
a. la casa in affitto deve essere situata in un comune distante almeno cento chilometri dal precedente, e comunque in un’altra regione
b. il lavoratore deve aver trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
c. la residenza nel nuovo comune non deve essere stata trasferita da più di tre anni dalla richiesta della detrazione
4. Detrazione per alloggi sociali.
Il DL Casa (28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014 n.80) ha introdotto alcuni sconti Irpef per i conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale. Le agevolazioni valgono per il solo triennio 2014-2016, e corrispondono a:
– 900 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
– 450 euro se non supera i 30.98741.
5. Detrazione per studenti universitari fuori sede.
Come abbiamo già scritto in altre occasioni, gli studenti universitari fuori sede (o le famiglie, se il contratto è intestato ai genitori aventi i figli a carico) hanno diritto a una detrazione Irpef lorda del 19%, da calcolare sui canoni di affitto per un importo non superiore a 2.633 euro annui. Lo sconto sull’imposta è valido sia per i contratti di locazione stipulati in base alla legge 341/1998 che per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, agli atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative. Tuttavia anche in questo caso sono previste alcune condizioni:
a. gli inquilini devono essere studenti universitari fuori sede; ciò significa che la detrazione non vale per gli studenti iscritti a un master, un corso di specializzazione o un istituto tecnico superiore
b. l’università deve trovarsi in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e appartenere una provincia diversa
c. l’agevolazione non spetta in caso di subaffitto.

 

 

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