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CESSIONI, RISOLUZIONI E PROROGHE CONTRATTI DI LOCAZIONE: LE NOVITÀ SUI TERMINI.

22 ott 2015
Con la legge di Stabilità 2016 cambiano i termini per comunicare all’Agenzia delle Entrate cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

Prima la comunicazione doveva avvenire entro 20 giorni, adesso entro 30. Se il provvedimento viene confermato dal Parlamento, il nuovo termine scatta dal 1° gennaio 2016.

Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 

Tutto nasce con il Dlgs 158/2015 che, in attuazione della legge delega fiscale n.23 del 2014, ha riformato il sistema sanzionatorio tributario. Esso riforma anche la disciplina sanzionatoria relativa alla risoluzione anticipata, alla cessione e alla proroga del contratto di locazione e di affitto di beni immobili, anche nell’ipotesi in cui questi siano soggetti a cedolare secca. Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 ottobre.

L’entrate in vigore

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è il 1° gennaio 2017, ma il Ddl Stabilità ha previsto un anticipo al 1° gennaio 2016.

Il termine di 30 giorni

Il decreto introduce la previsione secondo cui la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe, anche tacite, del contratto di locazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto di locazione.

Oltre all’introduzione espressa dell’adempimento comunicativo viene individuata, al comma 1-bis, la sanzione applicabile nelle ipotesi in cui il contribuente non esegua, in tutto o in parte, il relativo versamento.

Viene poi rimossa la previsione, contenuta nel comma 2 dell’articolo 17 del Dpr 131/86, in forza della quale il contribuente è tenuto a presentare l’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe all’ufficio del Registro, presso cui è stato registrato il contratto, entro 20 giorni dal pagamento.

I contratti di locazione soggetti a cedolare secca

L’articolo 17 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, inserisce una previsione per i contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca. Per creare un trattamento sanzionatorio completo anche per questo tipo di contratti di locazione, viene previsto che, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta cedolare secca entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a euro 67, “ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.
 

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